Art. 4.

      1. Al comma 3 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I partiti o i gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare,

 

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depositano un unico programma elettorale. Il segretario del partito o del gruppo politico appartenente alla coalizione che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale di coalizione e che, all'interno della coalizione stessa, ha ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali, indica il capo della coalizione».